Con il Decreto Legge n. 79 del 27 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018 vengono recepite in extremis le preoccupazioni manifestate dagli operatori del settore in merito all’obbligo di emissione della fattura elettronica introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 per le cessioni di carburante per autotrazione con contestuale abolizione della scheda carburante previsti già a partire dal 1° luglio 2018.
Il Decreto Legge n. 79 del 27 giugno 2018 fa slittare al 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione della fattura elettronica per cessioni di carburanti per autotrazione, precedentemente fissato al 1° luglio 2018. Fino a fine anno, pertanto, sarà ancora possibile utilizzare la scheda carburante, anche se per poter detrarre l’IVA e dedurre la spesa, resta indispensabile già dal 1° luglio 2018 l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili.
Va, tuttavia, osservato come il rinvio all’1.01.2019 non si estende agli acquisti di carburanti effettuati dai soggetti privati: dal 1° luglio 2018, infatti, gli esercenti impianti stradali di distribuzione (i cosiddetti “benzinai”) continueranno ad essere esonerati dall’obbligo di certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta fiscale, con tuttavia un obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (vedremo, comunque, che tale obbligo partirà in modo progressivo). Infine, restano fuori dalla proroga e quindi viene confermato l’obbligo di emettere fattura elettronica a partire dal 1° luglio per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito degli appalti pubblici.
Confermato l’obbligo di utilizzare mezzi di pagamento tracciati
Pur in presenza dello slittamento dell’obbligo di emettere fattura elettronica, ai fini della detraibilità dell’Iva e della deduzione della spesa, dal 1° luglio 2018 sarà comunque obbligatorio utilizzare mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, oltre ovviamente a dover continuare ad utilizzare la scheda carburante (o la fattura nel caso di contratti di netting) quale strumento di certificazione della spesa. Si ricorda a tal proposito che, con Provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018, l’Agenzia delle entrate ha stabilito che assumono rilevanza tutti i mezzi di pagamento esistenti diversi dal denaro contante: non solo, quindi, gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, ma anche i mezzi di pagamento elettronici, come l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale, oltre alle carte di debito di credito.
Obbligo graduale per le cessioni a privati consumatori
Con il Provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, l’Agenzia delle entrate ha stabilito che dal 1° luglio 2018, in relazione all’acquisto di carburante effettuato da privati consumatori, l’esercente l’impianto di distribuzione sarà obbligato alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
L’obbligo, tuttavia, parte da subito per le sole cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore effettuate dagli operatori che gestiscono impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatori di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante. È altresì previsto che con un successivo provvedimento tale adempimento verrà progressivamente esteso sino al termine del 1° gennaio 2020 a tutte le ulteriori categorie di soggetti passivi che effettuano cessioni di carburanti.
Nessun rinvio per i subappalti “pubblici”
Il citato Decreto, purtroppo, non dispone il rinvio per l’altro obbligo di fatturazione elettronica previsto dalla Legge di Bilancio 2018: le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito degli appalti pubblici.
Pur decorrendo l’obbligo già dal prossimo 1° luglio 2018 permangono, tuttavia, numerose incertezze applicative soprattutto in merito all’individuazione dell’ambito oggettivo di applicazione della fatturazione elettronica, non essendo ad esempio chiaro cosa debba intendersi con precisione per “filiera delle imprese”. È, quindi, auspicabile un rapidissimo intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia.