{"id":1520,"date":"2018-03-05T18:35:56","date_gmt":"2018-03-05T17:35:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiopiantella.it\/?p=1520"},"modified":"2018-03-05T18:35:56","modified_gmt":"2018-03-05T17:35:56","slug":"la-proroga-dellinvio-dei-dati-per-alcune-comunicazioni-allanagrafe-tributaria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopiantella.it\/fr\/doc\/art\/la-proroga-dellinvio-dei-dati-per-alcune-comunicazioni-allanagrafe-tributaria\/","title":{"rendered":"LA PROROGA DELL\u2019INVIO DEI DATI PER ALCUNE COMUNICAZIONI ALL\u2019ANAGRAFE TRIBUTARIA"},"content":{"rendered":"<p>Il provvedimento n. 46319 del 27 febbraio 2018 dell\u2019Agenzia delle entrate, considerato che per i soggetti tenuti all\u2019invio dei dati relativi alle spese per la frequenza degli asili nido quella attuale risulta la prima scadenza per la trasmissione dei dati relativi al periodo di imposta 2017 e che le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati da parte degli amministratori di condominio e degli enti che hanno erogato rimborsi di spese sanitarie sono variate rispetto a quelle dell\u2019anno precedente, ha prorogato il termine per la trasmissione dei dati riguardanti le spese per la frequenza degli asili nido, le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici e per l\u2019acquisto di mobili e arredi relativi alle parti comuni di edifici condominiali e i rimborsi delle spese sanitarie dal 28 febbraio 2018 al 9 marzo 2018.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La proroga dell\u2019invio delle spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido<\/strong><\/p>\n<p>Con il decreto del Ministero dell\u2019economia e delle finanze del 30 gennaio 2018 e il provvedimento n. 34419 del 9 febbraio 2018 dell\u2019Agenzia delle entrate \u00e8 stato introdotto l\u2019obbligo per gli asili nido pubblici e privati di trasmettere all\u2019Anagrafe tributaria entro il 28 febbraio di ciascun anno l\u2019ammontare delle rette per la frequenza dell\u2019asilo nido pagate nell\u2019anno precedente con l\u2019indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e l\u2019anno scolastico di riferimento (anche i soggetti che erogano rimborsi riguardanti le rette devono trasmettere all\u2019Agenzia delle entrate i dati dei rimborsi). La scadenza per l\u2019invio telematico \u00e8 stata ora prorogata al 9 marzo 2018, esclusivamente per il periodo di imposta 2017.<\/p>\n<p>L\u2019Agenzia delle entrate ha stabilito che i soggetti a cui sono state versate le rette nel corso del 2017 (asili pubblici, asili privati, soggetti terzi) e i soggetti che hanno rimborsato le rette nel corso del 2017 devono comunicare telematicamente il codice fiscale dei genitori che hanno sostenuto le spese (o a cui \u00e8 stata rimborsata la retta) con riferimento a ciascun figlio e l\u2019anno scolastico di riferimento. Al fine della trasmissione telematica devono essere utilizzati i prodotti <em>software<\/em> resi disponibili sul sito <em>web<\/em> dell\u2019Agenzia delle entrate, eventualmente designando quale responsabile o incaricato del trattamento un intermediario abilitato. Nel caso di scarto del <em>file<\/em> o di presenza di codici fiscali non validi il soggetto obbligato potr\u00e0 effettuare un nuovo invio entro i 5 giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell\u2019Agenzia delle entrate.<\/p>\n<p>Coloro che hanno sostenuto la spesa possono esercitare la propria opposizione all\u2019inserimento delle spese effettuate nella dichiarazione precompilata indicando il codice fiscale del minore per il quale hanno sostenuto l\u2019onere. L\u2019opposizione va comunicata entro il 9 marzo 2018 utilizzando il modello <em>fac simile<\/em> pubblicato sul sito <em>web<\/em> dell\u2019Agenzia delle entrate, sottoscrivendolo, e inviando una <em>mail<\/em> allegando il documento di identit\u00e0 all\u2019indirizzo <a href=\"mailto:opposizioneutilizzospeseasilinido@agenziaentrate.it\">opposizioneutilizzospeseasilinido@agenziaentrate.it<\/a> oppure inviando un <em>fax<\/em> al numero 0650762651.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>La proroga dell\u2019invio delle spese sostenute dal condominio e delle spese sanitarie rimborsate<\/strong><\/p>\n<p>Il provvedimento n. 30383 del 6 febbraio 2018 ha integrato le informazioni che gli amministratori di condominio devono comunicare all\u2019Anagrafe tributaria, per consentire l\u2019inserimento delle cessioni del credito a terzi, oltre ai dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (anche con adozione di misure antisismiche), di riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali e i dati relativi all\u2019acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all\u2019arredo delle parti comuni di edifici condominiali.<\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019articolo 78, comma 25-<em>bis<\/em>, L. 413\/1991 gli enti, le casse e le societ\u00e0 di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale o altri fondi devono comunicare all\u2019Anagrafe tributaria i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati. Il provvedimento n. 30472 del 6 febbraio 2018 ha modificato le specifiche tecniche per acquisire le informazioni dei contributi deducibili o detraibili ricevuti dai soggetti che erogano rimborsi delle spese sanitarie.<\/p>\n<p>Il provvedimento n. 46319 del 27 febbraio 2018 dell\u2019Agenzia delle entrate ha prorogato il termine affinch\u00e9 gli amministratori di condominio e i soggetti che erogano rimborsi delle spese sanitarie comunichino i dati relativi indicati all\u2019Anagrafe tributaria, esclusivamente per il periodo di imposta 2017, dal 28 febbraio 2018 al 9 marzo 2018.<\/p>\n<p>Si segnala alla gentile Clientela che per tutti gli altri soggetti tenuti all\u2019invio all\u2019Anagrafe tributaria dei dati da inserire nella dichiarazione dei redditi precompilata (il modello Redditi Persone Fisiche e il modello 730) per il periodo di imposta 2017 restano in vigore le scadenze di comunicazione previste dagli specifici provvedimenti dell\u2019Agenzia delle entrate (per quasi tutti la scadenza per l\u2019invio dei dati richiesti \u00e8 fissata al 28 febbraio 2018).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il provvedimento n. 46319 del 27 febbraio 2018 dell\u2019Agenzia delle entrate, considerato che per i soggetti tenuti all\u2019invio dei dati relativi alle spese per la frequenza degli asili nido quella attuale risulta la prima scadenza per la trasmissione dei dati relativi al periodo di imposta 2017 e che le specifiche tecniche per la trasmissione dei <a class=\"more-link\" href=\"https:\/\/www.studiopiantella.it\/fr\/doc\/art\/la-proroga-dellinvio-dei-dati-per-alcune-comunicazioni-allanagrafe-tributaria\/\">Leggi tutto &#8230;<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":226,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"jetpack_post_was_ever_published":false,"_jetpack_newsletter_access":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_is_tweetstorm":false,"jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","enabled":false}}},"categories":[11],"tags":[347],"jetpack_publicize_connections":[],"aioseo_notices":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/www.studiopiantella.it\/fr\/wp-content\/uploads\/2015\/06\/articoli_icon.jpg?fit=130%2C130&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/pb6edk-ow","jetpack-related-posts":[{"id":1319,"url":"https:\/\/www.studiopiantella.it\/fr\/news\/invio-dei-dati-per-la-precompilata-dal-condominio-fino-al-7-marzo-2017\/","url_meta":{"origin":1520,"position":0},"title":"Invio dei dati per la precompilata dal condominio fino al 7 marzo 2017 \u00a0","author":"PL Bisaschi","date":"mars 3, 2017","format":false,"excerpt":"Con un comunicato stampa, l\u2019Agenzia delle Entrate ha reso noto che per quest\u2019anno gli amministratori di condominio possono effettuare l\u2019invio dei dati relativi alle spese di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico sulle parti comuni, anzich\u00e9 entro il 28 febbraio, fino al 7 marzo 2017 (si veda \u201cDagli amministratori di condominio\u2026","rel":"","context":"Dans &quot;News&quot;","block_context":{"text":"News","link":"https:\/\/www.studiopiantella.it\/fr\/category\/news\/"},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":652,"url":"https:\/\/www.studiopiantella.it\/fr\/news\/nuove-soglie-di-deducibilita-per-le-spese-di-rappresentanza\/","url_meta":{"origin":1520,"position":1},"title":"Nuove soglie di deducibilit\u00e0 per le spese di rappresentanza","author":"Admin Studio","date":"octobre 14, 2015","format":false,"excerpt":"Il decreto internazionalizzazione modifica l\u2019art 108 del TUIR innalzando le soglie di deducibilit\u00e0 delle spese di rappresentanza dal 2016, con possibilit\u00e0 di ulteriori modifiche, anche con riferimento al limite di deducibilit\u00e0 degli omaggi, ad opera di un successivo decreto. 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